Codatorialità: modalità operative per la comunicazione


23 febb 2022 Il Ministero del lavoro ha definito le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito di contratti di rete, nonché le modalità di comunicazione dei lavoratori in distacco.


Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, comprese le comunicazioni di distacco, sono effettuate telematicamente per il tramite del modello “Unirete”, messo a disposizione dal Ministero del lavoro sul sito www.servizi.lavoro.gov.it e aggiornato con decreto direttoriale.
Le imprese che aderiscono ad un contratto di rete effettuano le comunicazioni suddette per il tramite di un soggetto individuato, nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.
Ai fini degli obblighi derivanti dall’inquadramento previdenziale e assicurativo, per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, si fa riferimento all’impresa di provenienza. In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.
La retribuzione imponibile è individuata in base al contratto collettivo applicabile all’impresa, fatto salvo l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all’INPS a cura dell’impresa stessa.
I lavoratori in codatorialità sono iscritti sul LUL dell’impresa e le relative annotazioni evidenziano separatamente l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.
In relazione agli adempimenti inerenti alle comunicazioni in parola, si applicano le sanzioni già previste in materia (art. 19, D.Lgs. n. 276/2003).

INPS: attivata la procedura per ottenere la Carta europea della disabilità


23 febb 2022 L’INPS ha comunicato che è disponibile sul proprio sito internet la nuova procedura “Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia”, attraverso cui il cittadino può presentare la domanda per ottenere la Carta europea della disabilità.


La procedura è accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS).
Dopo l’accesso con identità digitale, la procedura visualizza automaticamente i dati anagrafici presenti negli archivi dell’Istituto e l’indirizzo di residenza del richiedente.
La procedura chiede poi all’interessato di fornire una propria fotografia a colori in formato tessera (formato europeo), che sarà successivamente stampata sulla Carta e l’indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto all’INPS.
Il cittadino dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di verbali cartacei antecedenti al 2010 o di verbali rilasciati dalla Regione Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano attestanti lo stato di invalidità, ovvero di essere stato riconosciuto invalido da sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario.
Nel caso di minori con disabilità la domanda deve essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, da chi esercita la funzione di tutore o dall’amministratore di sostegno, utilizzando la delega dell’identità digitale in uso oppure le credenziali di identità digitale del minore. Nel caso di minori in affidamento familiare la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
La presentazione della domanda può essere effettuata dal cittadino attraverso associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).
L’accesso al servizio anche in questo caso deve essere effettuato mediante identità digitale (SPID, CIE, CNS) dall’operatore dell’associazione, preventivamente abilitato ad accedere agli archivi dell’Istituto, e prevede obbligatoriamente la dichiarazione di possedere la delega specifica firmata dal cittadino.
L’INPS precisa, inoltre, che gli operatori delle associazioni non avranno accesso alla funzione di inserimento di un indirizzo di recapito della Carta diverso da quello di residenza del richiedente.
I soggetti legittimati a presentare la domanda sono gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%, gli invalidi civili minorenni, i cittadini con indennità di accompagnamento, i cittadini con idonea certificazione, i ciechi e i sordi civili, gli invalidi e inabili al lavoro permanenti, gli invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%, gli invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica, gli inabili alle mansioni, i cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
L’INPS verifica il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati disponibili nei propri archivi e nel caso di disabilità autocertificata si riserva di accertarne l’effettiva validità.
All’esito dell’accertamento del possesso dei requisiti, la produzione della Carta è affidata dall’INPS all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvede anche alla consegna della stessa al richiedente presso l’indirizzo indicato nella domanda (Messagio n. 853/2022).

Rimodulazione aliquote e scaglioni di reddito ai fini IRPEF



A decorrere dal 1° gennaio 2022 il sistema di determinazione dell’IRPEF è modificato attraverso una riduzione da cinque a quattro delle aliquote applicabili e la rimodulazione dei rispettivi scaglioni di reddito. (Agenzia delle Entrate – Circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E).


In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, l’attuale formulazione del TUIR prevede che l’imposta lorda sia determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.


Prima delle modifiche il TUIR prevedeva, invece, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.


Pertanto, rispetto alla previgente disciplina:
– la seconda aliquota è ridotta dal 27 al 25 per cento;
– la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35 per cento e si applica ai redditi fino a 50.000 euro;
– è soppressa l’aliquota del 41 per cento;
– i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43 per cento.


La determinazione dell’imposta lorda a decorrere dal 1° gennaio 2022 può essere così schematizzata:



















SCAGLIONI 2022

ALIQUOTE 2022

IMPOSTA LORDA

fino a 15.000 euro 23 per cento 3.450 euro
Da 15.001 fino a 28.000 euro 25 per cento 3.450 euro + 25 per cento sul reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro
Da 28.001 fino a 50.000 euro 35 per cento 6.700 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro
oltre 50.000 euro 43 per cento 14.400 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro

Ristorazione collettiva: in G.U. le modalità di erogazione dei contributi


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, il decreto 23 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi, di cui all’art. 43-bis, co. 2, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021 (DL Sostegni-bis), alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva.

Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva si intendono le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui attività, come comunicata con il modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:


– 56.29.10 – Mense;


– 56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale.


Possono beneficiare degli aiuti le imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva che, nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato del 2019.


Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020.

Ai fini dell’accesso ai contributi, le imprese alla data di presentazione dell’istanza devono:


– risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;


– avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;


– presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti;


– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;


– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (la predetta condizione non si applica alle microimprese e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:


– destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001);


– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Forma e ammontare dell’aiuto

L’aiuto assume la forma del contributo a fondo perduto ed è determinato in funzione del numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2019. Sono, a tal fine, presi in considerazione i lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, come risultanti dall’ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell’impresa alla data del 31 dicembre 2019.


Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, le risorse finanziarie sono ripartite tra le imprese richiedenti con le seguenti modalità:


– le risorse finanziarie sono ripartite in ugual misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili fino al raggiungimento di un importo del contributo di euro 10.000,00 (diecimila/00);


– le risorse finanziarie che residuano dall’assegnazione sono ripartite tra tutte le imprese richiedenti ammissibili in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese richiedenti ammissibili.


Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Per ottenere il contributo le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo.


L’istanza può essere presentata, per conto dell’impresa interessata, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.


Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.