Adempimenti fiscali per credito d’imposta su somme restituite per emolumenti pensionistici indebiti

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla restituzione di emolumenti pensionistici indebitamente corrisposti e alla corretta gestione fiscale delle somme restituite (Agenzia delle entrate, risposta 17 gennaio 2025, n. 7).

L’Agenzia delle entrate ha fornito un parere basato sull’articolo 150, comma 2, del D.L. n. 34/2020, il quale stabilisce ai sostituti d’imposta di ottenere un credito d’imposta pari al 30% delle somme restituite al netto delle ritenute fiscali. La circolare n. 8/E/2021 ha, inoltre, chiarito che il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione.

 

Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, pertanto, sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell’indebito.

Tuttavia, l’Agenzia ritiene che qualora, nelle more della definitività della pretesa, il sostituito corrisponda al netto le somme precedentemente percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito d’imposta nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la restituzione.

 

Della restituzione delle somme, nonché dell’emersione del credito d’imposta, si dovrà dare evidenza rispettivamente nel modello di Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto e nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770).

 

Nel caso di specie, in assenza di una pronuncia definitiva che cristallizzi la legittimità della pretesa dell’Amministrazione istante, il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta in parola sorge con riferimento al periodo d’imposta in cui avviene la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

A tal fine, appare irrilevante che la restituzione delle somme sia eseguita da un soggetto che ne abbia comunque la disponibilità, diverso dal beneficiario degli emolumenti pensionistici o dal suo erede alla cui posizione tali somme restano imputabili.

Sicché, nelle more della definitività della pretesa accertata con pronuncia allo stato ancora appellabile, l’istante ha diritto di fruire del credito d’imposta, limitatamente alle somme effettivamente restituite dall’istituto di credito. Al fine di godere del beneficio in parola, l’istante dovrà:

  • rilasciare all’erede la Certificazione Unica 2025, indicando nella parte ”dati anagrafici” i dati relativi al defunto ed esponendo, al punto 477, l’importo delle somme indebitamente corrisposte, al netto della ritenuta operata;

  • esporre nel campo 5 del quadro SX del modello 770/2025 l’importo del credito maturato, pari al 30% delle somme indicate al punto 477 della Certificazione Unica.

 

Autoliquidazione 2024-2025: il tasso per il pagamento in rate



Indicati anche i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare (INAIL, nota 14 gennaio 2025, n. 370).


In considerazione del fatto che il Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso
medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2024, pari allo 3,41%, da utilizzare ai sensi dell’articolo 44, comma 3 del D.P.R. 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione, l’INAIL ha indicato i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2024/2025.


Tali coefficienti, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di
pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione, sono:


























Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi
16 febbraio 2025 17 febbraio 2025 0
16 maggio 2025 16 maggio 2025 0,00822137
16 agosto 2025 20 agosto 2025 0,01681644
16 novembre 2025 17 novembre 2025 0,02541151

CCNL Gas: sottoscritta intesa per la revisione del sistema di classificazione del personale

Le Parti Sociali hanno definito l’inserimento di 40 nuovi profili professionali e la revisione di quelli già esistenti

Il 14 gennaio 2025 è stata sottoscritta un’intesa fra la Commissione Classificazioni con le Segreterie nazionali e le controparti di settore in materia di classificazione del personale. Le Parti Sociali, prima dell’inizio della trattativa per il rinnovo del contratto gas-acqua per il triennio 2025-2027, hanno ritenuto necessario portare a termine un percorso intrapreso da tempo. 
L’accordo prevede l’inserimento di circa 40 nuovi profili professionali, oltre alla revisione degli altri già esistenti, che integrano l’attuale declaratoria ormai da ritenersi obsoleta. Attraverso un meccanismo di flessibilità i profili ad oggi contenuti nel contratto avranno la possibilità di crescere al livello superiore, in tempi definiti di almeno due delle competenze qualificanti che verranno individuate nel completamento dell’accordo. Il primo livello avrà carattere di transitorietà: dopo 12 mesi avverrà il passaggio automatico al secondo livello. Resta fermo che saranno garantiti tutti gli accordi e le prassi di miglior favore laddove presenti nelle aziende del settore. 
Il prossimo incontro è previsto per il prossimo 30 gennaio.

CIPL Edilizia Industria Frosinone: rinnovato il contratto provinciale per il settore

Tra le novità compaiono le indennità di mensa, trasporto e trasferta e l’introduzione di un premio al merito del lavoro

Il 21 dicembre 2024 le parti sociali del settore edile della provincia di Frosinone, Ance e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, hanno rinnovato il contratto provinciale, stabilendo che le disposizioni introdotte entrassero in vigore dalla data stessa della sottoscrizione. Il contratto ha durata triennale. 
Tra le novità dell’accordo viene stabilito che, dal 21 dicembre 2024, viene corrisposta agli operai un’indennità sostitutiva di mensa di 7,20 euro al giorno pari a 0,90 euro per ogni ora di lavoro ordinario prestata. Per gli impiegati, l’indennità giornaliera è la medesima. L’indennità di trasferta riconosciuta all’operaio in servizio presso un cantiere diverso da quello per il quale è assunto, oltre il limite di 45km, è pari al 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione. Mentre, per quel che riguarda l’indennità di trasporto, questa è pari a 0,25 euro per il trasporto urbano ed extraurbano. Al lavoratore alla guida di un veicolo che trasporta altri lavoratori sul posto di lavoro, nelle tratte superiori a 60km, è riconosciuta un’indennità conducente dell’importo pari a 10,00 euro giornalieri. 
Nell’accordo viene precisato anche che entro il 30 giugno 2025 sarà introdotto il badge aziendale per il personale dipendente. A partire dal 2025, invece, agli imprenditori ed ai lavoratori che raggiungono precisi requisiti di anzianità contributiva e lavorativa viene assegnato un premio al merito del lavoro, le cui modalità verranno approfondite entro il 30 giugno 2025.