Quas: le novità 2025

Previsti aumenti per visite specialistiche e prestazioni odontoiatriche 

Il Quas, la Cassa Assistenza Sanitaria Quadri, ha previsto per il 2025 l’incremento dell’importo massimo rimborsabile per le seguenti prestazioni:
– visita specialistica: 80,00 euro;
– visita specialistica in gravidanza: 80,00 euro 
– Pacchetti di prevenzione:
– Pacchetto A:  importo massimo rimborsabile 250,00 euro
– Pacchetto B1: importo massimo rimborsabile 200,00 euro.
Prestazioni odontoiatriche:
Ablazione del tartaro: 80,00 euro;
Estrazione di dente o radice: 50,00 euro.
Per le prestazioni con rimborso in forma indiretta da parte del Fondo è applicata una compartecipazione alla spesa del 10% sulla quota rimborsabile.
 

Tasso di disparità di genere: pubblicato il decreto interministeriale

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente negli Allegati 1 (tabella A) e 2 (tabella B) del provvedimento (D.M. 30 dicembre 2024, n. 3217).

Il D.M. n. 3217/2024 che individua, per l’anno 2025, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua dell’anno più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 8-11 della Legge 92/2012, è stato pubblicato nella sezione “Normativa” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il provvedimento, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, elenca rispettivamente negli Allegati 1 (tabella A) e 2 (tabella B) del decreto i settori e le professioni in oggetto.

In particolare, dalla tabella A, si rileva, fra gli altri dati, nel settore dell’agricoltura un tasso di disparità uomo-donna pari al 47,9%, nel settore industria estrattiva pari al 82,2% e in quello dei servizi di trasporto e magazzinaggio al 56,4%. La tabella B riporta, fra le professioni individuate, un tasso di disparità, ad esempio, del 95,9% per gli artigiani e operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche, del 65,1% per gli agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia, del 34,4% per gli imprenditori e responsabili di piccole aziende e del 17,1% per le professioni non qualificate nel commercio e nei servizi.

Concordato preventivo biennale: modello F24 per regime di ravvedimento per società o associazioni

Con una nuova risoluzione l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del TUIR (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 gennaio 2025, n. 1/E).

Con la risoluzione n. 50/E/2024 erano già stati istituiti dall’Agenzia delle entrate i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. Pertanto, con la nuova risoluzione in commento, l’Agenzia illustra le modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni.

 

Con il provvedimento n. 403886/2024 sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione della suddetta imposta sostitutiva. In particolare, è stato previsto che per le società e le associazioni ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR , l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;

  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

L’Agenzia, dunque, chiarisce che in relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” devono essere riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato:

 

“73” – “Contribuente – Società”.

 

Restano, comunque, validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

 

L’articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP deve essere eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.

Fondo Fasdac: supporto alle famiglie con il Progetto Genitorialità

A partire da gennaio 2025, previste novità per le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni

Il Fondo Fasdac comunica che, dal 7 gennaio 2025, è previsto un rimborso al 100% senza franchigia delle prestazioni sanitarie in convenzione diretta per le famiglie che hanno figli di età compresa tra 0 e 3 anni. 
Potranno usufruire di tale beneficio, con accesso automatico, i dirigenti titolari di iscrizione al Fasdac e i figli 0-3 anni regolarmente assistiti.
Per i coniugi ed i conviventi, è necessaria una semplice autodichiarazione di genitorialità.
Per quest’ultimi, qualora fossero iscritti a Manageritalia, basterà accedere, dal 7 gennaio, a MyManageritalia e selezionare l’opzione genitorialità nella sezione dedicata. Viene messa a disposizione sulla pagina del Fondo, una mini-guida che accompagnerà la procedura passo passo. 
Invece, per coloro che non sono iscritti a Manageritalia, sarà necessario compilare il modulo online presente sulla pagina dedicata ed inviarlo via email all’indirizzo preposto. 
Si ricorda che con il Progetto Genitorialità, sono inclusi: ricoveri, diagnostica, odontoiatria, fisioterapia e tutte le prestazioni sanitarie solitamente soggette a compartecipazione.