CCNL Sanità: i chiarimenti dell’ARAN sul mancato rinnovo

Chiarimenti dell’ARAN sulla ripartizione delle risorse 

Relativamente al triennio 2022-2024, l’ARAN ha previsto di provvedere alla ripartizione delle risorse destinate agli aumenti retributivi ed all’indennità di pronto soccorso.
Tale ripartizione sarà oggetto di discussione durante le trattative in corso.
Per quanto riguarda il meccanismo di ripartizione delle risorse sugli aumenti, è stato individuato un valore minimo incrementabile a livello aziendale demandando alla contrattazione regionale  e nazionale la modalità di incremento attraverso specifica tabella contenente percentuali di riparto fra regioni delle risorse definite a livello nazionale. 
Per quanto riguarda le risorse inerenti l’indennità di pronto soccorso, invece, sono  disciplinate dal contratto, in ordine al loro inserimento nel relativo fondo aziendale, che assicura la copertura economica dell’indennità erogata.

Edilcassa Veneto: confermato il contributo sostegno investimenti 2024/2025



Il contributo copre le spese sostenute dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025. Le domande possono essere inviate entro il 30 novembre 2025


L’Edilcassa Veneto ha confermato per l’anno 2024/2025 il contributo sostegno investimenti, regolato dall’art. 14 del CIRL 3 febbraio 2022. Possono accedere al contributo le aziende artigiane edili e le Pmi aderenti ad Edilcassa Veneto che applicano, ai propri lavoratori, il sistema di contrattazione artigiana. Il contributo è destinato ad acquisti di attrezzature e macchinari di lavoro, inclusi i mezzi d’opera connessi all’attività aziendale e le attrezzature e infrastrutture per la sicurezza.
Il contributo copre le spese affrontate nel periodo che va dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025 e le domande per accedere all’emolumento devono essere inviate entro il 30 novembre 2025, scaricando e compilando il Modello 20 dall’omonimo sito. Il contributo varia a seconda della tipologia di investimento: 5% sull’investimento (IVA esclusa), fino a 1000,00 euro annui per azienda e il 7% per investimenti in sicurezza (IVA esclusa), fino a 1.750,00 euro annui per azienda. Ogni azienda può ricevere 1 solo contributo per anno di competenza, basato sulla data di stipula del finanziamento/leasing o sulla data della fattura in caso di autofinanziamento. 
Non sono ammessi al contributo le spese per: beni usati; beni immobili; beni mobili registrati per uso promiscuo o privato e hardware (pc, smartphone, tablet, server, etc.). 

Creatori di contenuti digitali: i profili previdenziali

Illustrati i criteri di riferimento per l’individuazione della disciplina previdenziale applicabile a chi elabora contenuti su piattaforme digitali (INPS, circolare 19 febbraio 2025, n. 44).

L’inquadramento previdenziale e contributivo dei creatori di contenuti digitali (DCC): è questo il tema affrontato dall’INPS nella circolare in commento. In particolare, l’Istituto nel documento fornisce fornisce alcune linee guida per facilitare la gestione degli obblighi fiscali e contributivi legati a queste nuove professioni.

In particolare, il documento in questione si propone di adattare le normative esistenti alle specifiche esigenze delle professioni legate all’economia digitale, che spesso sfuggono a schemi consolidati. Pertanto, la circolare descrive le caratteristiche distintive dell’attività di creazione di contenuti, le diverse modalità di svolgimento e remunerazione, e i vari rapporti di lavoro che possono sorgere tra i DCC, le aziende e le agenzie intermediarie.

Particolare attenzione è riservata alla figura del creatore di contenuti, che comprende influencer, youtuber, streamer, podcaster e pro gamer, con l’intento di fornire un quadro flessibile e comprensibile, che possa evolvere con il settore. In sostanza, l’INPS utilizza criteri già esistenti per definire il regime previdenziale appropriato, esaminando variabili chiave come le modalità di attività e l’organizzazione del lavoro.

Più nel dettaglio, l’Istituto verifica la possibilità di applicazione sia del regime previdenziale dei lavoratori autonomi, sia di quello dei lavoratori dello spettacolo. Inoltre, l’INPS ipotizza l’assoggettabilità dell’attività di digital marketing al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). 

Infine, l’Istituto evidenzia che la circolare è stata elaborata con il coinvolgimento del mondo associativo di settore, garantendo che le osservazioni e le indicazioni dei professionisti siano state integrate nel testo.

CIPL Edilizia Industria Chieti e Pescara: definito l’EVR

Dal 1° gennaio definito l’EVR nella misura del 100%

Il 28 gennaio è stato sottoscritto da Ance Chieti Pescara e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il verbale di accordo per la definizione dell’EVR, successivamente alla verifica dei parametri.
Le Parti hanno, infatti, accertato che relativamente al triennio 2022/2024 i dati sono tutti positivi e pertanto l’E.V.R. erogabile per l’anno 2025 è pari al 100% della percentuale pattuita.
Pertanto, le imprese devono corrispondere l’E.V.R. nel caso in cui i dati riguardanti il triennio 2022/2024 in rapporto al precedente triennio 2021/2023, relativi a:
– ore denunciate in Cassa Edíle al netto delle ore di Cassa lntegrazione Guadagni;
– volume d’affari lVA
risultano positivi.
Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risulti negativo, l’Azienda applicherà l’EVR in misura ridotta.
Laddove entrambi i parametri risultassero negativi, invece l’E.V.R. non sarà erogato.