Decreto Fiscale 2025 convertito in legge: le novità fiscali di maggior interesse

La legge 30 luglio 2025, n. 108, di conversione del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è stata pubblicata nella G.U. n. 177/2025.

Il testo del D.L. n. 84/2025, come modificato in fase di conversione in legge, interviene su numerosi articoli del TUIR e altre normative fiscali, in particolare su aspetti quali il trattamento fiscale di spese per lavoratori autonomi e dipendenti, il riporto delle perdite, la tassazione delle società estere controllate e le agevolazioni sul biodiesel.

 

L’articolo 1 apporta modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi.

Nello specifico vengono apportate le seguenti modifiche al TUIR:

  • all’articolo 17, comma 1, lettera g-ter) vengono soppresse le parole che includevano le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che svolgono attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo;
  • all’articolo 51, comma 5, quinto periodo vengono inserite le parole “sostenute nel territorio dello Stato” dopo “I rimborsi delle spese”. Tali disposizioni si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

  • all’articolo 54 viene introdotto il comma 2-bis, che stabilisce che i rimborsi spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea) sostenuti nel territorio dello Stato sono soggetti a ritenuta d’acconto (20%) se non eseguiti con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili. Vengono anche aggiunti i commi 3-bis e 3-ter che stabiliscono che gli interessi e altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e che le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistica o professionale (incluse STP e altre società professionali) costituiscono redditi diversi;

  • le disposizioni sull’articolo 54, numero 1 (riguardante la ritenuta sui rimborsi spese), si applicano anche ai fini dell’IRAP;

  • le disposizioni sull’articolo 54, numero 2 (riguardante la qualificazione di proventi finanziari e plusvalenze), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024;

  • all’articolo 54-ter viene aggiunto il comma 5-bis, che rende deducibili le spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea) sostenute nel territorio dello Stato, a condizione che i pagamenti siano tracciabili (bancario, postale o altri sistemi previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997). Queste disposizioni si applicano anche ai fini IRAP e, per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea rimborsate analiticamente a dipendenti per trasferte o ad altri lavoratori autonomi, si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

  • all’articolo 54-septies, al comma 2, viene aggiunta la condizione di tracciabilità dei pagamenti; viene aggiunto il comma 6-bis, che ammette la deducibilità delle spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea) sostenute nel territorio dello Stato, incluse quelle sostenute come committente o rimborsate analiticamente a dipendenti o altri lavoratori autonomi, solo se i pagamenti sono tracciabili;

  •  

    all’articolo 67, comma 1: alla lettera c), vengono inserite le parole “e associazioni” dopo “società”; alla lettera c-bis), vengono inserite le parole “e associazioni” dopo “società'”;

  • l’articolo 67, comma 1-bis (interpretazione autentica) prevede che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o costituzione di altri diritti reali di godimento su un immobile costituisce un reddito diverso imponibile (lettera h) se il disponente mantiene un diritto reale sul bene. Si qualifica come plusvalenza tassabile (lettere b) e b-bis)) se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.
  • All’articolo 95, comma 3-bis: vengono inserite le parole “nel territorio dello Stato” dopo “sostenute”; vengono soppresse le parole “ovvero corrisposti a lavoratori autonomi”;
  • all’articolo 109 dopo il comma 5, vengono inseriti i commi 5-bis e 5-ter:
            ▪ 5-bis: le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, così come i rimborsi analitici, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano tracciabili.
            ▪ 5-ter: le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato per prestazioni di servizi commissionate, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano tracciabili.
  • all’articolo 177-bis viene aggiunto il comma 4-bis, che stabilisce che ai fini dell’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000, non rilevano le operazioni straordinarie e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute. Questa disposizione si applica per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
  • Viene abrogato l’articolo 1, comma 81, lettera b), della Legge n. 207/2024.

Con l’articolo 1 bis del D.L. n. 84/2025, in merito al regime dell’aliquota addizionale dell’IRPEF relativa a stock options ed emolumenti variabili, viene stabilito che a decorrere dal periodo d’imposta 2025, si applicano le disposizioni dell’articolo 33 del D.L. n. 78/2010 ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 162-bis del TUIR.

 

Oltre a ciò, ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 84/2025, al TUIR sono apportate anche le seguenti modificazioni sul regime di riporto delle perdite:

– Articolo 84, comma 3-ter: la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi, che riduce l’importo delle perdite riportabili, viene moltiplicata per il doppio anziché per un rapporto tra valori patrimoniali.

– Articolo 172, comma 7: analoga modifica per la riduzione dell’importo delle perdite riportabili in caso di fusione, dove la somma dei conferimenti e versamenti viene raddoppiata.

– Articolo 176: aggiunto il comma 5-bis, che stabilisce l’applicazione alla società conferitaria delle disposizioni sull’articolo 173, comma 10, relative alla scissione, riferendosi al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio chiuso prima del conferimento.
– Articolo 177-ter: modificati i richiami agli articoli per l’applicazione delle disposizioni sul riporto delle perdite.

Tali disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024.

 

All’articolo 3 del Decreto vengono introdotte modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, modificando l’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 216/2023,con la soppressione delle parole “o collegate”.

Queste disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

 

Altre modifiche al TUIR vengono introdotte dall’articolo 4 del Decreto, nello specifico sulle società estere controllate (articolo 167).

A seguire l’articolo 5 si occupa delle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina per il contrasto dei disallineamenti da ibridi.

Infatti, all’articolo 61, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2023 vengono soppresse le parole relative ai termini di entrata in vigore della disciplina.

 

Con l’articolo 6 del Decreto fiscale vengono inoltre definite proroghe e sanatorie per le delibere IMU.

All’articolo 6 bis vengono introdotte disposizioni in materia di esenzione dall’imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive

 

L’articolo 8 si occupa, poi, della decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore, apportando modifiche al D.Lgs. n. 117/2017.

 

Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e della movimentazione di merci e dei servizi di logistica vengono introdotte dall’articolo 9 del decreto. In particolare:

  • all’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972 vengono soppresse le condizioni restrittive relative all’utilizzo prevalente di manodopera e beni strumentali del committente;
  • all’articolo 1 della Legge n. 2072024 viene sostituito il comma 58, stabilendo che l’efficacia di questa disposizione è subordinata al rilascio di un’autorizzazione di deroga da parte del Consiglio dell’UE e al comma 59 viene aggiunto che l’opzione può essere esercitata nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori, con responsabilità solidale di questi ultimi.

A seguire, l’articolo 10 del Decreto fiscale si sofferma sulle disposizioni in materia di split payment:

In particolare all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633/172, la lettera d) viene abrogata (a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale data. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione).

 

L’articolo 11 stabilisce modifiche al D.Lgs. n. 43/2025 recante revisione delle disposizioni in materia di accise.

 

L’articolo 12, invece, si occupa delle disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali dell’anno 2024.

Viene infatti stabilito che le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con termine di presentazione al 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l’8 novembre 2024. Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso.

 

All’articolo 12 bis trova posto, inoltre, una norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata.

L’articolo 12-ter introduce, poi, un regime di ravvedimento speciale per i soggetti che applicano gli ISA e che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d’imposta 2025-2026, versando un’imposta sostitutiva su imposte sui redditi, addizionali e IRAP.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva sui redditi è la differenza tra il reddito dichiarato e lo stesso incrementato di una percentuale variabile (5% al 50%) in base al punteggio ISA (da 10 a inferiore a 3).
La base imponibile dell’imposta sostitutiva IRAP è la differenza tra il valore della produzione netta dichiarato e lo stesso incrementato della stessa percentuale.
Per le annualità 2019, 2022 e 2023, le aliquote dell’imposta sostitutiva sui redditi variano (10% al 15%) in base al livello di affidabilità fiscale (ISA). L’aliquota per l’IRAP è del 3,9%. Per il 2020 e 2021, a causa della pandemia di COVID-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%. In ogni caso, l’imposta sostitutiva minima non può essere inferiore a 1.000 euro per annualità.
Il versamento può essere in unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 o in massimo dieci rate mensili (con interessi). L’opzione si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Non è previsto rimborso in caso di decadenza dalla rateizzazione. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento avviene dopo la notifica di processi verbali o atti di accertamento.
Una volta eseguito il versamento, per i periodi d’imposta 2019-2023, le rettifiche di reddito d’impresa o di lavoro autonomo non possono essere effettuate, tranne in casi specifici di decadenza dal concordato, misure cautelari/rinvio a giudizio per reati fiscali gravi, mancato perfezionamento del ravvedimento o dichiarazione infedele di una causa di esclusione.

I termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento (2019, 2020, 2021 e 2022) sono prorogati al 31 dicembre 2028. Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato 2025-2026, i termini in scadenza al 31 dicembre 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2026.
   
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto fiscale, è anche stabilito il differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
Per il 2025, i soggetti ISA (e altri specificati come i forfetari e partecipanti a società con determinati requisiti), tenuti ai versamenti entro il 30 giugno 2025, possono effettuarli entro il 21 luglio 2025 senza maggiorazioni. È consentito effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 bis del D.L. n. 84/2025, all’articolo 12, comma 1, della Legge n. 212/2000 viene inserito un nuovo periodo che richiede che negli atti di autorizzazione e nei processi verbali di accesso siano espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso. Tali disposizioni si applicano agli atti e verbali redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Sono fatti salvi atti e provvedimenti adottati precedentemente.

 

Infine, l’articolo 14 del decreto definisce più chiaramente l’ambito di applicazione e la decorrenza temporale delle norme fiscali e relative alle imprese sociali contenute nel D.Lgs. n. 112/2017.

CCNL Riscossione Tributi: incontro sulla polizza sanitaria

Raggiunta l’intesa sulla nuova polizza sanitaria, ma il CCNL resta in sospeso

Il 29 e 30 luglio 2025 si è svolto l’incontro tra l’Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin incentrato sull’accordo di definizione della nuova polizza sanitaria dei lavoratori che entrerà in vigore dal 1° agosto 2026.

 

L’accordo stabilisce che il bando di gara si basa sulle attuali condizioni di polizza, che includono i miglioramenti ottenuti con l’aggiudicazione dell’ultima gara. L’accordo mira a garantire il miglioramento delle prestazioni sanitarie offerte e ad incentivare la partecipazione di un numero maggiore di aziende assicurative e casse sanitarie.

 

Nel corso dell’incontro, le OO.SS. hanno, inoltre, ribadito la necessità del rinnovo del CCNL di settore ed hanno inserito nella piattaforma rivendicativa altre tematiche tra cui: rinnovo dei contratti; promozioni e progressioni di carriera; assunzioni; mobilità e smart working.

 

Il confronto ha prodotto risultati tangibili per la polizza sanitaria, ma ha lasciato aperte altre questioni per cui le Parti sociali hanno rimandato il confronto a dopo la pausa estiva.

Settore agricolo: gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite

Fornite indicazioni sulle istanze giudicate non dovute a seguito della riclassificazione dell’impresa o dei rapporti di lavoro (INPS; messaggio 1° agosto 2025, n. 2425).

L’INPS ha fornito indicazioni per la gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito dei provvedimenti, adottati d’ufficio dall’Istituto, di riclassificazione dell’attività economica svolta dall’impresa con conseguente cambio di iscrizione dei lavoratori dalla gestione contributiva agricola a un’altra gestione (tipicamente, dalla gestione agricola alla gestione aziende dipendenti non agricoli) e viceversa.

In particolare, la riclassificazione in commento riguarda le ipotesi di inesatte dichiarazioni da parte del datore di lavoro. In tale contesto, l’efficacia retroattiva del provvedimento assolve anche alla funzione di incentivare una più attenta collaborazione da parte dei datori di lavoro, favorendo il corretto e legittimo inquadramento previdenziale e contrastando eventuali condotte elusive.

Di conseguenza, il lavoratore, estraneo a tale procedimento amministrativo, non può subire effetti pregiudizievoli derivanti da condotte imputabili esclusivamente al datore di lavoro e a lui non note. Pertanto, fatti salvi i casi di dolo, nelle ipotesi di riclassificazione aziendale in altro settore, conseguente a dichiarazioni inesatte del datore di lavoro, i lavoratori conservano il diritto alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione.

L’INPS, quindi, a parziale modifica della circolare n. 56/2020, precisa che, nelle ipotesi di riclassificazione del datore di lavoro da agricolo a non agricolo, i lavoratori interessati – se impossibilitati, per scadenza dei termini, a presentare la domanda di disoccupazione per il settore non agricolo – non sono tenuti a restituire il trattamento già percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola.

Analogamente, nei casi di riclassificazione del datore di lavoro da non agricolo ad agricolo, i lavoratori interessati – laddove i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione per il settore agricolo siano già scaduti – mantengono il diritto alle somme già percepite a titolo di indennità NASpI e l’eventuale indebito conseguente al riesame delle domande presentate prima della notifica del provvedimento di riclassificazione del rapporto di lavoro non deve essere notificato ai lavoratori interessati.

Restano, comunque, valide le indicazioni fornite con la citata circolare n. 56/2020 nel caso in cui, alla data di notifica del provvedimento di riclassificazione aziendale, non siano ancora spirati i termini per la presentazione di una domanda di disoccupazione per il nuovo settore di appartenenza.

In tali casi, al lavoratore che ne faccia domanda può essere riconosciuta la nuova prestazione (di NASpI o di disoccupazione agricola) con compensazione di quanto già eventualmente corrisposto in relazione all’ultima indennità di disoccupazione erogata con riferimento all’inquadramento errato.

Tale compensazione può essere effettuata al massimo a capienza dei nuovi importi con abbandono dell’eventuale residuo debito.

I ricorsi amministrativi riferiti a contestazioni degli indebiti già notificati e ancora pendenti, e per i quali non sia ancora intervenuto il riconoscimento dell’indebito (ad esempio, con richiesta di rateizzazione), dovranno essere definiti in autotutela secondo le indicazioni fornite con il messaggio in commento.

 

CCNL Telecomunicazioni: ripresa la trattativa per il rinnovo contrattuale

I Sindacati chiedono adeguamenti normativi ed economici, tenendo conto dell’indice inflattivo

Nel corso dell’incontro tenutosi il 31 luglio scorso tra Asstel e le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil si è riaperta la trattativa per il rinnovo contrattuale per i dipendenti impiegati nel settore delle telecomunicazioni. Il confronto è ripreso dopo una battuta d’arresto che ha visto 2 scioperi.

 

Dal punto di vista economico, le OO.SS. hanno chiesto un aumento economico in linea con gli andamenti inflattivi del triennio di riferimento. Dal punto di vista normativo, invece, è stata chiesta la modifica del periodo di prova per i contratti a tempo determinato fino a 15 giorni per i contratti inferiori a 6 mesi e di 30 giorni per i contratti tra 6 mesi e 1 anno. La parte datoriale deve ancora fornire risposte per quel che concerne la sanità integrativa universale, adeguamento della contribuzione al Fondo bilaterale di settore. È stato, invece, rispedito al mittente la parte relativa alla malattia breve. 

 

La prossima riunione è calendarizzata per il 29 settembre 2025, al fine di riprendere le trattative in plenaria e valutare le controproposte di Asstel e gli avanzamenti dei lavori della commissione trasformazione lavoro.