Accantonamento del versamento al Fondo sanitario CCNL Farmacie


 


Il contributo mensile di 13 euro a carico del datore di lavoro per l’assistenza sanitaria integrativa dei farmacisti deve essere accantonato per poi essere riversato al fondo di assistenza.

Com’è noto, l’Accordo 7 settembre 2021, ha istituito l’assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori delle farmacie private, finanziata tramite un contributo, a decorrere dall’1/11/2021, pari a 13 euro mensili, per 12 mensilità e non computabile nel TFR, a carico del datore di lavoro.
I contributi sono versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento della assistenza sanitaria integrativa.


Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi dovuti per l’assistenza sanitaria integrativa.
Il trattamento economico complessivo previsto dal CCNL risulta, pertanto, comprensivo di tali contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo è sostitutivo di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assume, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano a qualsiasi titolo il presente CCNL, totalmente o parzialmente.
Conseguentemente, i lavoratori hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.
In applicazione del predetto Accordo, lo scorso mese di dicembre Federfarma e le OO.SS. dei lavoratori, allo scopo di dare avvio all’operatività del sistema di assistenza sanitaria integrativa, hanno convenuto e attivato la procedura propedeutica alla realizzazione, nei tempi tecnici strettamente necessari,  di quanto previsto dall’Accordo predetto.
Pertanto, nel frattempo, il contributo mensile di 13 euro a carico del datore di lavoro, previsto dall’Accordo di rinnovo per l’assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori,  non va erogato al lavoratore, ma deve essere accantonato, per poi essere riversato al fondo di assistenza, secondo le modalità e i termini che presto saranno indicati.


Emergenza Covid-19: sciolti i dubbi su quarantena e validità Green pass


Forniti chiarimenti sull’aggiornamento delle misure di quarantena e delle validità e durata delle Certificazioni verdi Covid-19, modificati con l’emanazione del D.L. n. 5/2022 (Ministero Interno – circolare 09 febbraio 2022, n. 2814).

In base a quanto previsto dagli aggiornamenti normativi, per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario e che abbiano effettuato la dose di richiamo (c.d. booster), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) viene rilasciata a far data dalla somministrazione della dose booster medesima e non ha termine di validità.


Nei soggetti risultati positivi alla rilevazione del virus SARS-CoV-2 dopo il completamento del ciclo vaccinale primario (seconda dose per i vaccini a doppia somministrazione, dose unica per i vaccini a singola somministrazione) ovvero successivamente all’effettuazione della dose di richiamo (c.d. booster), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) viene rilasciata a decorrere dal l’avvenuta guarigione e non ha termine di validità.


Nei soggetti risultati positivi alla rilevazione del virus SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino (per i vaccini a doppia somministrazione), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) ha validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.


Obbligo formativo datoriale in caso di infortunio sul lavoro


L’imprenditore ha l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori (Corte di cassazione – sentenza 02 febbraio 2022, n. 3167).

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro in quanto nel caso di specie ha solo in parte adempiuto agli obblighi formativi del personale per ciò che concerneva l’uso degli strumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, non avendo dimostrato il loro assolvimento anche in ordine alle attività di taglio dei rami da effettuare a terra senza impiego di motosega, che costituiva l’occasione di lavoro nel cui ambito era occorso l’infortunio, e che, comunque, non avesse efficacemente vigilato affinché i lavoratori rispettassero le norme di sicurezza.


L’obbligo di dotare di occhiali, visiere o schermi appropriati i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali comunque dannosi era posto, al tempo dei fatti per cui è causa, dall’art. 382, D. P.R. n. 547/1955; a riguardo è sufficiente al riguardo ricordare che la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, quando non siano rinvenibili norme specifiche, discende pur sempre dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.


Nel caso di specie, gli obblighi formativi ai fini della prevenzione antinfortunistica erano stati assolti solo con riguardo al corretto utilizzo della motosega (e non anche per il taglio dei rami da eseguire a terra senza l’ausilio di mezzi motorizzati) ed era mancata un’efficace vigilanza sull’impiego dei dispositivi di protezione da parte dei lavoratori, nonostante essi fossero adusi a togliere il casco di protezione in presenza di elevate temperature all’esterno.

I chiarimenti del Fisco sul nuovo decreto ACE


I conferimenti di azienda/rami d’azienda operati in favore della conferitaria istante a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non debbano comportare alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla società conferitaria. (Agenzia delle Entrate – Risposta 09 febbraio 2022, n. 82)

Il nuovo decreto ACE (DM MEF 03.08.2017) contiene un elenco di operazioni che il legislatore ha ritenuto potenzialmente elusive, in quanto idonee a realizzare una indebita moltiplicazione del beneficio ACE all’interno dei gruppi societari, attraverso movimentazioni di somme di denaro, effettuate al fine di creare base ACE in capo a più soggetti, a fronte di un’unica immissione di capitale di rischio.
La ratio delle disposizioni in commento è di natura antielusiva e consiste nell’evitare che, a fronte di un’unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
Presupposto di tale “indebita moltiplicazione”, anche solo potenziale, è il trasferimento di somme di denaro all’interno del gruppo stesso attraverso cui “creare artificiosamente” base agevolabile ai fini ACE, utilizzando risorse che, in precedenza, hanno già determinato un’agevolazione in capo ad altri soggetti del gruppo.
In tale ottica il Nuovo Decreto ACE prevede espressamente che la variazione in aumento rilevante ai fini ACE (già ridotta per effetto di eventuali conferimenti in denaro operati nel gruppo) debba essere ulteriormente diminuita fino a concorrenza “dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo”.
La norma fa evidentemente riferimento ai “corrispettivi in denaro” che, immessi nel gruppo, potrebbero essere utilizzati al fine di effettuare successivi conferimenti agevolabili.
In tale contesto, con riferimento alla sostanzialmente analoga fattispecie dell’acquisto di partecipazioni nel gruppo, contemplata dal precedente DM 2012 ed attualmente disciplinata dal nuovo DM ACE è stata chiarita l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina antielusiva speciale delle operazioni di acquisto infragruppo di partecipazioni nei casi in cui detto acquisto non si realizzi mediante un contratto di compravendita che preveda la corresponsione di un corrispettivo, ossia di un prezzo in denaro.
Ciò considerato, nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria l’istante ha beneficiato di un conferimento d’azienda che ha previsto l’apporto di un complesso di beni (ramo d”azienda) in capo allo stesso, il quale – in contropartita – ha ceduto una quota di partecipazione nella società conferitaria.
L’operazione ha presupposti simili alla cessione d’azienda con la differenza che in tale specifica operazione non vi è il pagamento di un corrispettivo in denaro ma un equivalente numero di quote nella società in cui si conferisce il complesso.
Tale circostanza (i.e. assenza di un corrispettivo in denaro), sulla base di quanto fin qui considerato, esclude che tale ipotesi possa rientrare, in capo al conferitario, nelle operazioni di acquisto di azienda/ramo d’azienda potenzialmente elusive di cui al nuovo DM ACE.
Ciò poiché in tale operazione (conferimento d’azienda/ramo d’azienda) viene a mancare il presupposto alla base della realizzazione del potenzialmente fenomeno duplicativo che la norma contrasta che, si ricorda, è il trasferimento di somme di denaro, che hanno già incrementato il capitale proprio di chi le ha ricevute, ad altri soggetti del gruppo potenzialmente legittimati ad usare tali somme per porre in essere ulteriori conferimenti in denaro.
Sulla base di quanto sopra osservato, si ritiene che i conferimenti di azienda/rami d’azienda operati in favore della conferitaria istante a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non debbano comportare alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla società conferitaria.