Bonus carburanti per l’attività di pesca: pronto il codice tributo


Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, conv. con modif. dalla L. n. 91/2022 (Agenzia Entrate – risoluzione 14 settembre 2022 n. 48).


 


L’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, conv. con modif. dalla L. n. 91/2022, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, ha esteso il credito d’imposta di cui all’art. 18, D.L. n. 21/2022, conv. con modif. dalla L. n. 51/2022, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.


Il cit. articolo 18, ai commi 2 e 3, stabilisce che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, deve essere utilizzato in compensazione mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi.


Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:


– “6967” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.


In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.


Blockchain e intelligenza artificiale: incentivi per imprese ed enti di ricerca


Dal 21 settembre, alle ore 10, le imprese e i centri di ricerca potranno presentare le domande per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito presso il Ministero con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro (Ministero dello sviluppo economico – Comunicato 13 settembre 2022).

Per facilitare l’inserimento della documentazione sulla piattaforma online dedicata alla misura, gestita da Infratel Italia, è stata prevista anche una fase di precompilazione delle domande a partire dalle ore 10 del 14 settembre.
Con il fondo verranno agevolati investimenti per realizzare progetti che prevedono attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dell’organizzazione e innovazione di processo nei seguenti settori:
– industria e manifatturiero
– sistema educativo
– agroalimentare
– salute
– ambiente ed infrastrutture
– cultura e turismo
– logistica e mobilità
– sicurezza e tecnologie dell’informazione
– aerospazio.


Welfare entro settembre per i dipendenti del CCNL CED

Le aziende che applicano il CCNL Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P.,devono attribuire piani e strumenti di “flexible benefits” per l’anno 2022 entro il mese di settembre

Le aziende devono attribuire, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di € 150 per l’anno 2022, da erogare entro il mese di settembre e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende.


Le parti precisano altresì che tali valori sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.


I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.


Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:


– con contratto a tempo indeterminato;


– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).


Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio-31 dicembre di ciascun anno.


I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.


Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.


In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.


Nuove risorse per il “reddito di libertà”



Grazie allo stanziamento di ulteriori risorse, pari a 9 milioni di euro, destinate a finanziare la misura del Reddito di libertà per gli esercizi 2021 e 2022, l’Inps procederà a liquidare, secondo l’ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per insufficienza di budget e, di seguito, le nuove domande. (Inps – Messaggio 13 settembre 2022, n. 3363).


Il cd. “Reddito di Libertà” è la misura finalizzata a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà, con riguardo in particolare all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. Il beneficio non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il reddito di cittadinanza.
A causa dell’esaurimento delle risorse precedentemente stanziate, l’Inps aveva sospeso la liquidazione delle domande presentate nel corso dell’anno 2021 per insufficienza del budget. Grazie allo stanziamento di ulteriori 9 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, lo stesso Istituto procederà ad istruire e liquidare le domande sospese secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’eventuale accoglimento delle stesse è comunicato all’interessato utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail).
Una volta completate le domande del 2021 (sospese per insufficienza di budget), l’Istituto procederà all’istruttoria e alla liquidazione delle nuove domande.
Le risorse sono attribuite alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in ragione della popolazione femminile, di età compresa tra 18 e 67 anni, residente nei comuni di ciascuna regione al 1° gennaio 2021.


POPOLAZIONE FEMMINILE AL 1° GENNAIO 2021 (ETÀ COMPRESA 18-67 ANNI)

















































































































Regioni

Popolazione Femminile

Percentuale regionale popolazione femminile (Pop fem. reg/Pop fem tot)

Quota regionale stanziamento

Abruzzo 411.608 2,15% 193.943
Basilicata 177.039 0,93% 83.418
Calabria 608.835 3,19% 286.873
Campania 1.875.856 9,82% 883.874
Emilia-Romagna 1.416.590 7,42% 667.475
Friuli-Venezia Giulia 373.960 1,96% 176.204
Lazio 1.894.108 9,92% 892.474
Liguria 470.283 2,46% 221.590
Lombardia 3.184.736 16,67% 1.500.597
Marche 474.615 2,48% 223.631
Molise 93.744 0,49% 44.171
Piemonte 1.345.715 7,05% 634.080
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen 170.469 0,89% 80.322
Provincia Autonoma Trento 172.843 0,90% 81.441
Puglia 1.286.160 6,73% 606.018
Sardegna 518.945 2,72% 244.519
Sicilia 1.580.729 8,28% 744.814
Toscana 1.173.779 6,15% 553.066
Umbria 274.521 1,44% 129.350
Valle d’Aosta / Vallèe d’Aoste 39.594 0,21% 18.656
Veneto 1.556.684 8,15% 733.485
Totale 19.100.813 100% 9.000.000


Il “Reddito di libertà” è stabilito nella misura massima di 400,00 Euro pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità.
Il beneficio è riconosciuto, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale.
Non può essere accolta più di un’istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione.
La domanda va presentata all’INPS sulla base del modello predisposto di un’autocertificazione dell’interessata, allegando:
– la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso;
– la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.